Sempre che sia "capace di discernimento", anche il bambino con meno di 12 anni dev'essere ascoltato in ordine ai provvedimenti riguardanti la convivenza coi genitori, pena il rischio di nullità del procedimento.
Sia relativamente all'affidamento, che relativamente al diritto di visita, egli è infatti considerato portatore di interessi autonomi rispetto a quelli dei genitori, e deve avere dunque la possibilità di rappresentare al Giudice le proprie istanze e sensibilità.
(Cass. 1474/2021, 4 Febbraio 2021)