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Diritto di Famiglia

14/07/2021

Nel caso in cui il figlio maggiorenne non abbia raggiunto l'autosufficienza per negligenza o inettitudine, l'assegno di mantenimento è revocabile; la funzione assistenziale del medesimo non è quindi da ritenersi illimitata e incondizionata ove il maggiorenne disoccupato, completato proprio ciclo di studi, non si adoperi per cercare un lavoro.

Si presume dunque a carico del maggiorenne un'inerzia colpevole, che può essere superata solo con la dimostrazione di motivi oggettivi o soggettivi tali da impedirgli di trovarsi un'occupazione.


(Cass. Ord.18785/2021, 30 Marzo 2021 - 2 Luglio 2021)